L’attività di controllo come prevenzione del rischio sismico: l’esperienza della Regione Toscana – Luca Gori
L’attività di controllo come prevenzione del rischio sismico è uno degli argomenti illustrato in occasione del Convegno AIST 2013 al SAIE di Bologna dall’Ing. Luca Gori – Responsabile settore Sismica Genio Civile della Regione Toscana. La documentazione dei progetti di calcolo strutturale: una proposta di informatizzazione – vers. 2.0 – 11/2013 – NTC 08: Problemi applicativi, valutazione dei progetti , analisi delle revisioni.
Contents
- Regione Toscana e rischio sismico
- Perché si controlla?
- Cosa si controlla?
- Idoneità del sito e della scelta del sistema strutturale ai fini della resistenza sismica
- Rispetto delle norme tecniche vigenti per le costruzioni realizzate in zona sismica
- Congruità degli elementi strutturali e dei particolari costruttivi adottati al fine della realizzazione dello schema resistente previsto
- Orientamenti interpretativi in merito a interventi locali o di riparazione in edifici esistenti – Orientamenti in merito alle sopraelevazioni di edifici esistenti
- Ha senso il controllo oggi?
- Approfondimenti
Regione Toscana e rischio sismico
La Regione Toscana è da sempre impegnata nel campo della prevenzione del rischio sismico, sia per quanto riguarda i controlli sull’attività edilizia (pubblica e privata), che per i finanziamenti diretti a particolari edifici pubblici esistenti siti in zone ad alto rischio sismico (principalmente scuole ed altri edifici strategici e/o rilevanti).
Il territorio regionale risulta classificato sismicamente in base alla Delibera della Giunta Regionale n. 878/2012; in base a tale delibera, nel territorio della Regione Toscana, non esiste la Zona sismica 1. La Zona 2 comprende i comuni a cavallo dell’Appennino, a partire dalla Lunigiana e dalla Garfagnana (Massa Carrara e Lucca) fino all’alta Val Tiberina (Arezzo) e il Monte Amiata (Siena- Grosseto)
Per tutti gli interventi che interessano le strutture eseguiti in questa Zona è necessaria l’autorizzazione preventiva, rilasciata dal Genio Civile, ai sensi dell’art. 94 del DPR 380/2001.
La zona centrale della Regione Toscana è classificata come Zona 3. Non è necessaria l’Autorizzazione, bensì il solo “preavviso di deposito” , comunemente noto come “deposito” del progetto al Genio Civile (art. 93 del DPR 380/2001). La Zona è suddivisa in tre fasce a pericolosità variabile:
- FASCIA A = ag > 0.150g
- FASCIA B = 0.125g < ag ≤ 0.150g
- FASCIA C = ag ≤0.125g
(ag, accelerazione al suolo con CU=1, Classe 3, suolo A)
Il controllo è a “campione” e la suddivisione in Fasce comporta una percentuale diversa di controllo, in altre parole, una probabilità di verifica differenziata in base alla pericolosità:
- FASCIA A = controllo 40% dei progetti
- FASCIA B = controllo 10% dei progetti
- FASCIA C = controllo 5% dei progetti
Tale procedimento, apparentemente complesso, non modifica né grava il progettista di particolari adempimenti, ma influisce solo ed esclusivamente sulla probabilità di controllo.
E’ da notare che le Fasce non dipendono dai confini amministrativi tra i vari comuni, ma esclusivamente dalla pericolosità di sito, determinata in base alla posizione sul reticolo determinato dalla normativa tecnica vigente. E’ possibile che un comune abbia, nel proprio territorio di competenza una, due o tre fasce.
Nella Zona 4, quella più meridionale e costiera, la probabilità di controllo per sorteggio è fissa ed è pari all’1%
Oltre ai controlli a campione e alle autorizzazioni preventive, la Regione Toscana effettua verifiche anche sugli edifici strategici e rilevanti, sia di nuova costruzione che nel caso si tratti di edifici esistenti, a prescindere dalla relativa Zona sismica.
Perché si controlla?
Senza risalire troppo indietro nel tempo, consideriamo che la L. 1086/1971 istituiva l’obbligo del deposito del progetto presso il Genio Civile (precedentemente era presso la Prefettura) per le sole strutture in c.a., c.a.p. e acciaio e non prevedeva alcuna forma di controllo da parte di enti pubblici.
La responsabilità della sicurezza della costruzione era (ed è) demandata al Progettista e al Direttore dei Lavori, mentre l’impresa risponde per la corretta esecuzione. Il controllo globale è svolto dal Collaudatore, figura professionale esterna al processo di realizzazione dell’opera.
Occorre notare che la norma non fa alcun riferimento a sistemi costruttivi diversi dal c.a., c.a.p. e acciaio, come la muratura ed il legno.
Successivamente fu emanata la L. 64/1974, una legge “quadro” che introduceva l’obbligo dell’autorizzazione preventiva dei progetti da eseguire nelle zone ad alta sismicità.
Per le zone a bassa sismicità introduceva l’obbligo del “preavviso scritto di deposito” senza prevedere alcuna forma di controllo particolare (analogamente a quanto avveniva con la L. 1086/71).
Da notare che, sia l’autorizzazione preventiva che il deposito del progetto, riguardavano sia le nuove costruzioni che gli interventi su edifici esistenti. Anche la L. 64/1974 non parlava di altre forme di controllo.
Successivamente al terremoto dell’Irpinia (1981) fu aggiornata la classificazione sismica del territorio, il che comportò un notevole aumento del numero dei comuni classificati.
Conseguentemente aumentò la quantità di progetti sottoposti ad autorizzazione preventiva. Per questo motivo, con la Legge n. 741/1981 (art. 20) fu consentito alle regioni di adottare forme di controllo “a campione”, in sostituzione dell’autorizzazione. In sostanza anche nelle Zone 1 e 2 si potevano iniziare le costruzioni con il semplice deposito del progetto al Genio Civile il quale procedeva a controlli a campione, in corso d’opera.
Fino a questo momento non si parla di controlli in cantiere, né di controlli dipendenti dalla destinazione d’uso.
Tutte le regioni si adattarono alle disposizioni della L. 741/1081, istituendo controlli a campione con percentuali estremamente variabili ma comunque vicine al 10%.
Le procedure di controllo sono rimaste queste fino al 2001, quando fu emanato il DPR 380/2001, il quale sostanzialmente “sommava” i contenuti della L. 1086/71 con i contenuti della L. 64/74, salvo aggiungere alcune parziali rettifiche.
Nel 2005 la Regione Toscana emanò la Legge Regionale n. 1 che, riorganizzando e raccogliendo tutta la normativa per il governo del territorio, comprese le precedenti norme regionali relative al rischio sismico, riprese e confermò la procedura dei controlli a campione.
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza n. 182/2006, dichiarò incostituzionale tale prassi:
“Questo principio [possibilità del controllo a campione] è però venuto meno a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 94 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (…), il quale prevede l’autorizzazione regionale esplicita. L’intento unificatore della legislazione statale è palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali”.
Ciò spinse la Regione Toscana a formulare l’immediata revisione della Legge regionale n.1, con l’introduzione dell’autorizzazione preventiva in Zona 2, lasciando i controlli a campione nelle altre Zone a sismicità inferiore.
La sentenza della Corte ha avuto effetto immediato direttamente sulla norma regionale toscana ma costituisce indirizzo e riferimento anche per le altre regioni. Pertanto tutte quelle regioni che in questi ultimi anni hanno aggiornato la propria normativa sul rischio sismico hanno dovuto reintrodurre l’autorizzazione preventiva.
Ad oggi, da un esame sommario, la situazione tra le regioni è così sintetizzabile:
Su 20 regioni (oltre la Provincia Autonoma di Trento e Bolzano) solo 7 hanno regolamentato l’Autorizzazione sismica a seguito di revisione della propria normativa; le altre ancora non hanno proceduto ad un adeguamento. Tra le regioni a maggior pericolosità sismica, se ne segnalano 2 che hanno ancora il semplice deposito del progetto con controllo a campione, pur avendo complessivamente 353 comuni tra Zona 1 e Zona 2.
La variabilità nella percentuale dei controlli è compresa:
- per la Zona 3 – dal 25% al 3%
- per la Zona 4 – dal 25% allo 0%
Ne risulta pertanto una situazione estremamente variegata (per non dire confusa), che suscita non poche perplessità, sia perché il livello di controllo non è uniforme su tutto il territorio, sia perché i professionisti devono relazionarsi con situazioni estremamente diverse nell’ambito del territorio nazionale.
Cosa si controlla?
Le norme nazionali, pur imponendo il controllo (autorizzazione o controllo a campione), non stabiliscono né cosa debba essere controllato, né il livello di approfondimento, né se il controllo debba essere esteso anche alla realizzazione dell’opera o al solo progetto.
Per scelta autonoma e con l’intento di effettuare una seria attività di prevenzione del rischio sismico, la Regione Toscana si è dotata di strumenti giuridici e normativi per regolare l’attività di controllo, estendendolo anche ai cantieri.
L’attuale legge regionale (LR 1/2005 e il regolamento attuativo n. 36/R/2009) indicano i tre punti sui quali concentrare l’attività di controllo relativa al progetto:
Idoneità del sito e della scelta del sistema strutturale ai fini della resistenza sismica
Si tratta di esaminare gli aspetti geologici, geotecnici e geomorfologici del sito di costruzione e conseguentemente valutare la scelta del sistema costruttivo, fondale ed in elevazione.
Riguardo alla relazione geologica e geotecnica il controllo riguarda principalmente:
- la completezza, l’adeguatezza e la congruenza delle indagini geologiche e geofisiche in relazione all’opera da realizzare;
- le eventuali prescrizioni progettuali e/o realizzative.
Le indagini geologiche devono essere proporzionate all’entità delle opere da realizzare, secondo le indicazioni dei regolamenti regionali approvati.
La normativa regionale prevede anche casi di possibile omissione delle indagini geognostiche, specialmente per interventi di modestissima entità.
Rispetto delle norme tecniche vigenti per le costruzioni realizzate in zona sismica
L’indicazione, pur risultando generica, non prevede il controllo puntuale dell’iter progettuale ma il solo esame generale.
In particolare vengono esaminati:
- L’impostazione generale del progetto, la scelta del sistema costruttivo, la costruzione del modello di calcolo, i carichi considerati, i parametri sismici fondamentali (CU, VN, q, …), la chiarezza espositiva e la congruenza dell’input e dell’output con i disegni esecutivi
- l’esaustività delle verifiche, anche per quelle non comprese nel software di calcolo (ad esempio i solai, gli elementi secondari, ….)
Per la parte prettamente di calcolo il progettista è tenuto ad “asseverare” la propria relazione di calcolo.
Congruità degli elementi strutturali e dei particolari costruttivi adottati al fine della realizzazione dello schema resistente previsto
Riguardo a questo aspetto il controllo tecnico riguarda principalmente:
- la completezza degli elaborati progettuali ai fini della realizzazione delle opere nonché la loro “leggibilità” e “chiarezza”
- la congruità tra quanto ipotizzato nel calcolo e i disegni esecutivi
Un caso particolare riguarda gli interventi sugli edifici esistenti, nello specifico la classificazione dell’intervento, ovvero la scelta tra
- intervento di adeguamento
- intervento di miglioramento
- intervento locale o riparazione.
la cui motivazione deve essere motivata e convincente. Per questo la Regione Toscana, tramite il Comitato tecnico scientifico per il Rischio Sismico ha emanato delle specifiche Linee guida:
Orientamenti interpretativi in merito a interventi locali o di riparazione in edifici esistenti – Orientamenti in merito alle sopraelevazioni di edifici esistenti
Tali documenti sono il risultato di una collaborazione tra gli Uffici del Genio Civile, le Facoltà di Ingegneria e Architettura di Firenze e la Facoltà di Ingegneria di Pisa, nonché le Federazioni regionali degli Ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti.
L’attenzione agli edifici esistenti deriva principalmente dal fatto che la maggior parte dei progetti riguarda interventi di recupero, restauro, riparazione, sopraelevazione.
Nella sola provincia di Firenze il quadro degli interventi su edifici esistenti risulta così ripartito:
Riguardo al materiale progettuale, i controlli effettuati sono spesso resi complessi da vari fattori. E’ opportuno far presente che la chiarezza del progetto ha importanti riflessi per tutti coloro che devono “leggerlo” ed in particolare l’impresa esecutrice ed il collaudatore, nonché tutti coloro che successivamente dovranno attingere, da tali elaborati, informazioni per procedere a modifiche e/o riparazioni.
In linea di massima le principali criticità che si riscontano nella Relazione di calcolo, sono riconducibili a:
Fascicolo di calcolo “anonimo” (senza integrazioni da parte del Progettista);
- Mancanza degli schemi grafici di calcolo e di verifica;
- Eccessiva e ingiustificata mole di dati (specialmente in output);
- Mancanza di giustificazione dei parametri di calcolo adottati (ad es. il coefficiente di struttura) ;
- Mancanza di raffronti con calcoli semplificati “manualmente”;
- Mancanza delle conclusioni (specialmente per gli interventi di miglioramento ed adeguamento).
Riguardo ai grafici:
- Sono presenti solo quelli in output dal programma di calcolo;
- Elaborati grafici esecutivi di cattiva qualità (incomprensibili);
- Mancanza di alcuni disegni strutturali d’insieme (ad es. sezioni globali);
- Incongruenza con il progetto architettonico.
Un aspetto essenziale per l’attività di controllo è la vigilanza diretta in cantiere. La concretizzazione di quanto progettato è spesso l’anello debole della catena della sicurezza per edifici e infrastrutture.
Per questo, accanto ai Direttori dei Lavori e ai Collaudatori, la Regione Toscana ha introdotto l’obbligo della vigilanza in cantiere dei propri tecnici, prevedendo espressamente sopralluoghi durante le principali fase esecutive.
Ha senso il controllo oggi?
Come accennato, né la L. 1086/71, né la L. 64/74, prevedevano esplicitamente controlli sui progetti, particolarmente in corso d’opera.
L’unica forma di controllo era (ed è tutt’ora anche con il DPR 380/01) l’autorizzazione preventiva nei comuni con pericolosità sismica elevata.
Tale particolare attenzione del Legislatore era giustificata dalla particolarità e dalla difficoltà della progettazione, specialmente in anni in cui l’ingegneria sismica era appannaggio di pochi.
Oggi, soprattutto con lo sviluppo del calcolo automatico e degli enormi progressi che l’ingegneria sismica ha compiuto, tale attenzione appare poco giustificata.
In fondo l’azione sismica non è altro che una particolare condizione di carico tra le tante che devono essere valutate nello studio progettuale di un edificio o di una infrastruttura.
Pertanto, volendo mantenere ancora una forma di controllo pubblico sull’attività edilizia in ambito strutturale, sarebbe più corretto indirizzarlo verso costruzioni che hanno destinazioni particolari (ad esempio le Classi III e IV) o hanno caratteristiche costruttive particolari (ponti, grandi infrastrutture, edifici alti, ecc.) o un particolare valore storico (edifici monumentali), prescindendo dalla pericolosità sismica locale.
Approfondimenti
AIST (Associazione Italiana Software Tecnico)